Titolo SESTO
Art. 43
In vigore dal 31 mar 1957
Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell' della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-43