Titolo SESTO
Art. 43
43 / 43In vigore dal 31 mar 1957
Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell' della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-43