Art. 43
Titolo SESTO

Art. 43

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In vigore dal 31 mar 1957
Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell' della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-43