Titolo QUINTO

Art. 41

In vigore dal 31 mar 1957
La vigilanza sull'insegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-41

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