Titolo QUINTO

Art. 34

In vigore dal 31 mar 1957
Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nell'intervallo tra un corso e quello successivo, le ore destinate all'insegnamento complementare sono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico. L'intervallo tra un corso e quello successivo non può in ogni caso superare i sei mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-34

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