Art. 29
Titolo QUARTO

Art. 29

29 / 43
In vigore dal 31 mar 1957
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-29