Art. 17
Titolo TERZO

Art. 17

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In vigore dal 31 mar 1957
Le ore nelle quali l'apprendista riceve l'insegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dell' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692; e computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1668#art-17