Art. 7
In vigore dal 18 set 1956
Le Prefetture e le Commissioni provinciali di controllo si comunicano, a vicenda, le notizie e gli elementi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-7