Art. 5
In vigore dal 18 set 1956
La stessa procedura prevista dagli articoli precedenti si applica in ogni altro caso in cui le norme tuttora in vigore demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere, ovvero prevedano che organi dell'Amministrazione provinciale siano membri di diritto di enti o istituzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-5