Art. 8

In vigore dal 18 set 1956
Le attribuzioni che in base alle leggi tuttora in vigore, spettano, in materia di bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la finanza locale e alla G. P. A., vengono esercitate nella Regione siciliana, nei modi previsti dalle leggi stesse, rispettivamente da una Commissione regionale nominata dal Presidente della Regione, e dalle Commissioni provinciali di controllo. La Commissione regionale per la finanza locale è presieduta dall'Assessore regionale degli Enti locali o da un suo delegato, ed è composta: dai presidente di una Provincia regionale e da un sindaco, designati dall'Assessore regionale degli Enti locali; da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal presidente del medesimo; da un componente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, designato dal presidente della Sezione medesima; da un funzionario dell'Interno avente grado non inferiore a vice prefetto, designato dall'Amministrazione civile dell'Interno; da un intendente di finanza o funzionario di grado equiparato, designato dal Ministero delle finanze; dal ragioniere generale della Regione; dal direttore regionale per l'Amministrazione degli Enti locali; dal dirigente della Divisione ragioneria presso la Amministrazione regionale degli Enti locali; da un funzionario designato dall'Assessore regionale delle finanze. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla Amministrazione regionale degli Enti locali. La Commissione regionale per la finanza locale dura in carica quattro anni. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. La Commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Disposizioni transitorie e finali
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-8

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