Art. 11
In vigore dal 18 set 1956
Gli atti e i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Enti locali sono trasmessi, con elenchi descrittivi, dalle Prefetture alle Commissioni provinciali di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-11