Art. 12

In vigore dal 18 set 1956
L'Amministrazione dell'interno ha facoltà di consentire il passaggio alla, Regione siciliana di propri funzionari ed impiegati optanti per l'inquadramento nei ruoli regionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addì 30 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-12

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