Art. 9

In vigore dal 18 set 1956
Sino a quando occorra provvedere alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali dell'Isola, si applicano le disposizioni dell' della legge 22 aprile 1951, n. 288.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-9

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