Art. 6
In vigore dal 18 set 1956
Le autorità dello Stato e della Regione, nell'interesse unitario della funzionalità delle Amministrazioni locali, coordinano i rispettivi controlli, dandosi reciprocamente notizie dello ispezioni che dispongono.
Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate alle autorità del Governo ed a quelle della Regione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-6