Art. 3

In vigore dal 18 set 1956
Alla nomina dei membri elettivi della G. P. A. di cui all' del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio. L'elezione ha luogo in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. Si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo