Art. 3
In vigore dal 18 set 1956
Alla nomina dei membri elettivi della G. P. A. di cui all' del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio.
L'elezione ha luogo in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. Si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-3