Art. 4

In vigore dal 18 set 1956
Nel caso in cui più liberi consorzi siano compresi, anche ai sensi dell', nella circoscrizione di una unica Prefettura, alla elezione dei componenti previsti dal precedente articolo provvedono i Consigli dei liberi consorzi interessati, in seduta comune. L'assessore regionale per gli Enti locali indice la riunione indicando la data ed il luogo della medesima. L'adunanza è presieduta dal presidente presente più anziano di età. Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica di tutti i liberi consorzi interessati. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo. La deliberazione relativa alla elezione è adottata con l'assistenza del segretario del libero consorzio nella cui sede ha luogo l'adunanza, ed è pubblicata agli albi dei liberi consorzi interessati durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto. Il processo verbale della deliberazione e gli atti relativi debbono essere trasmessi entro tre giorni all'Assessore regionale degli Enti locali, il quale, in caso di illegittimità, delle nomine, ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento degli Atti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-4

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Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo