Art. 2

In vigore dal 18 set 1956
Sino a quando non sia modificata l'attuale delimitazione territoriale degli Uffici amministrativi statali in Sicilia, la competenza territoriale delle Prefetture, delle Giunte provinciali amministrative e dei Consigli di prefettura coincide con quella delle circoscrizioni delle soppresse Province. Se i Comuni costituiti in libero consorzio ricadono nell'ambito territoriale di più Prefetture, il loro territorio rientra, anche ai fini della determinazione della competenza della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nella circoscrizione della Prefettura ove risiede la maggioranza della popolazione del Consorzio stesso, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-2

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