Art. 1
In vigore dal 18 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1943, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
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Le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto per l'esercizio della vigilanza sugli Enti locali e che non sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalle Commissioni provinciali di controllo, istituite con la legge regionale di riforma amministrativa.
Alle stesse Commissioni sono devolute le funzioni di competenza della Regione nei confronti degli Enti locali, che le leggi vigenti attribuiscono al Consiglio di prefettura in sede consultiva ed alla G. P. A. in sede amministrativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;977#art-1