Art. 8
In vigore dal 28 lug 1956
L' della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:
"Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all' della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dai precedente , o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lira 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-8