Art. 12
In vigore dal 28 lug 1956
Il lavoratore che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificati dagli del presente decreto, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella annessa al decreto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-12