Art. 9

In vigore dal 28 lug 1956
Salvo quanto disposto dal precedente del presente decreto e salvo che il fatto costituisca, più grave reato, chiunque violi le disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, quelle del presente decreto, nonché quelle che saranno emanate col regolamento, è punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa. L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000.
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