Art. 7
In vigore dal 28 lug 1956
L' della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:
"Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all' della presente legge, tale rendita sarà pari ai due Terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sarà pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sarà applicato il trattamento previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all' della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro.
Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-7