Art. 11
In vigore dal 28 lug 1956
Ai fini dell'applicazione dei primo comma dell' della legge 12 aprile 1943, n. 455, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva, sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-11