Art. 13

In vigore dal 28 lug 1956
I datori di lavoro che alla data di entrata, in vigore del presente decreto svolgano lavorazioni specificate nella tabella annessa al decreto medesimo e non abbiano provveduto ad effettuarne la denuncia all'Istituto assicuratore perché precedentemente non comprese nella tutela assicurativa, debbono denunciare a quest'ultimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, debbono comunicare all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richieste per la valutazione del rischio e la determinazione dei premio supplementare di assicurazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-13

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