Art. 18
In vigore dal 28 lug 1956
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro debbono sottoporre alla visita medica prevista dall' della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificato dall' del presente decreto, i lavoratori alle loro dipendenze adibiti alle lavorazioni elencate nella tabella annessa al decreto medesimo.
Tale visita può essere omessa, per i lavoratori già sottoposti a visita medica entro i sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli:
MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 40. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-18