Art. 16

In vigore dal 21 mar 1961
Sul richiesta del titolare di rendita per inabilità permanente determinata da silicosi o da asbestosi, o per disposizione dell'Istituto assicuratore, la misura della rendita costituita da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere riveduta, con decorrenza dalla data della richiesta o della disposizione suddette, fino alla scadenza del quindicesimo anno dalla data di costituzione della rendita stessa, con le modalità e nei termini di cui all' della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificato dall' del presente decreto.

Note all'articolo

  • La L. 10 febbraio 1961, n.51 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo e' soppresso."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-16

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