Art. 17

In vigore dal 28 lug 1956
Agli effetti dell' della legge 12 aprile 1943, n. 455, in attesa della emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all' della legge medesima, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvate con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, e nelle altre vigenti leggi sulla materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-17

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