Art. 15
In vigore dal 28 lug 1956
Le denuncie di silicosi o asbestosi presentate all'Istituto assicuratore prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non prese in considerazione perché presentate dopo il periodo massimo di indennizzabilità di dieci anni, previsto dalla tabella precedentemente in vigore, sono riconosciute valide purchè, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano trascorsi quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno. I lavoratori interessati, o i loro superstiti aventi diritto, ne dovranno presentare domanda a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Dalla stessa data, previa regolare denuncia, decorrono le prestazioni per i casi di malattia a suo tempo non denunciati perché manifestatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo scaduto il periodo massimo di dieci anni dalla cessazione del lavoro morbigeno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-15