Art. 6
In vigore dal 28 lug 1956
Tra l' e l' della legge 12 aprile 1943, n. 455, è inserito il seguente art. 8-bis:
"Ferme le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all' della presente legge.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se però tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-6