Art. 3

In vigore dal 28 lug 1956
L' della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo "Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro. I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalità e i termini ivi stabiliti. Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-3

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