Art. 4

In vigore dal 10 nov 1960
L' della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo: "Le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al venti per cento; b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purchè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita derivante dalla silicosi od asbestosi".

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 luglio 1960, n.1169 ha disposto (con l'art. 15 del regolamento allegato) che " Le prestazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;648#art-4

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