Art. 7
In vigore dal 5 lug 1967
A ciascun componente o segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami nonché al personale addetto alla vigilanza spetta inoltre un'indennità di lire 1500 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.
Non competono per tali giorni i gettoni di presenza.
Note all'articolo
- La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-7