Art. 2
In vigore dal 2 feb 1956
Agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal precedente articolo, l'istituzione e la composizione di commissioni, consigli, comitati o collegi non previste da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto interministeriale da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.
Il decreto interministeriale di cui al precedente comma deve indicare, fra l'altro, il capitolo di bilancio su cui grava la spesa e il termine dei lavori della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio che s'intende istituire. Qualora non sia indicato alcun termine, questo s'intende senz'altro riferito alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'istituzione della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio. L'eventuale proroga deve seguire la stessa procedura di cui al precedente comma.
I membri facenti parte di commissioni, consigli, comitati o collegi, collocati a riposo ovvero destinati ad altro servizio decadono dall'avvenuta designazione anche prima del termine di cui al precedente comma, salvo conferma da parte delle Amministrazioni da cui sono stati originariamente designati.
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