Art. 5

In vigore dal 5 lug 1967
I compensi di cui al precedente articolo sono ridotti di un quarto quando trattasi di concorsi per l'ammissione alle carriere di gruppo B o equiparati e della metà quando trattasi di concorsi per l'ammissione nelle carriere di gruppo C e in quelle dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato ovvero per l'ammissione di personale subalterno, salariato od equiparato.

Note all'articolo

  • La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-5

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Art. 5 Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. — Testo vigente | Portale Normativo