Art. 8
In vigore dal 2 feb 1956
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino i 1000, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
Nella ipotesi prevista dal comma precedente i compensi spettanti ai membri ed ai segretari aggiunti sono calcolati in rapporto ai candidati assegnati alla sottocommissione rispettiva. Al presidente spettano i compensi calcolati sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione che abbia il maggior numero di esaminandi e sul relativo importo sono inoltre concesse tante maggiorazioni del 5% pari al numero delle altre sottocommissioni.
La costituzione delle sottocommissioni giudicatrici di cui al primo comma del presente articolo è obbligatoria quando i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino il numero di tremila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-8