Art. 10
In vigore dal 5 lug 1967
Gli si applicano anche alle commissioni giudicatrici di concorsi da qualunque legge previsti per promozioni o per passaggi di ruolo o gruppo nelle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.
Note all'articolo
- La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-10