Art. 11

In vigore dal 2 feb 1956
Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
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Art. 11 Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. — Testo vigente | Portale Normativo