Art. 11
In vigore dal 2 feb 1956
Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - GAVA - GONELLA
Visto, il
Guardasigilli: MORO
Registrato alla
Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo,
registro n. 95, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-11