Art. 6

In vigore dal 28 dic 1971
A ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, è corrisposto, in sostituzione dei compensi previsti dagli , un compenso fisso di L. 30.000. Per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore ordinario, nonché a quelli delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'abilitazione alla libera docenza, il compenso fisso di cui al comma precedente è ridotto a lire 20.000.

Note all'articolo

  • La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
  • La L. 14 agosto 1971, n. 1031 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417. I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-6

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Art. 6 Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. — Testo vigente | Portale Normativo