Art. 3

In vigore dal 2 feb 1956
Salvo quanto previsto dagli e seguenti per i concorsi a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare, per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese. Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute. Qualora il compenso per la partecipazione alle sedute sia regolato da norme particolari, ai segretari compete il medesimo compenso previsto per i componenti, salvo che sia diversamente disposto dalle norme stesse. Se il compenso previsto da norme particolari risultasse differenziato in rapporto alle funzioni o alla carica dei singoli membri, ai segretari compete il compenso meno elevato. Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dalla Amministrazione statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-3

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