Art. 4

In vigore dal 28 dic 1971
A ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo A o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata. Per i concorsi di gruppo A per titoli ed esami è corrisposto inoltre a ciascun componente, per l'esame dei titoli di ogni concorrente che abbia sostenuto tutte le prove, un compenso di lire 40, da elevare a lire 80 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Lo stesso compenso è dovuto anche quando i regolamenti delle singole Amministrazioni prevedono una valutazione dei titoli che preceda una o più prove. Per i concorsi di gruppo A per soli titoli è corrisposto a ciascun componente, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 80, da elevare a lire 100 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Per le prove orali è corrisposto a ciascun componente un compenso di lire 200 per ogni concorrente che abbia sostenuto le prove stesse. A ciascuno dei componenti aggregati per l'esame delle prove su materie specifiche sono attribuiti i compensi relativi alle sole prove per le quali sono chiamati. Al segretario delle commissioni giudicatrici, anche se scelto tra il personale amministrativo, compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo esclude per le stesse riunioni delle commissioni giudicatrici la corresponsione di gettoni di presenza.

Note all'articolo

  • La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
  • La L. 14 agosto 1971, n. 1031 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417. I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-4

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