Art. 9
In vigore dal 2 feb 1956
Ai componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze ovvero dove si svolgono gli esami di concorso, è dovuto - in aggiunta all'eventuale gettone di presenza od ai compensi previsti dagli dei presente decreto - il normale trattamento economico di missione.
Il trattamento economico di missione per gli estranei all'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo nonché per il personale a riposo la cui designazione avvenga dopo la cessazione dell'attività di servizio, deve essere indicato nel decreto costitutivo di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5#art-9