Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 28
Costituzione, attribuzioni, funzionamento
In vigore dal 23 mar 1956
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea anche fra i non soci.
Uno di essi, scelto dall'assemblea stessa tra le persone particolarmente versate in materia giuridica, assume la funzione di presidente.
Il Collegio dei probiviri, a norma dell' del presente statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito alle domando di ammissione all'UNI.
Decide altresì, in via definitiva, sulla controversie che possono insorgere tra i soci e l'UNI.
I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-28