Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 33
Commissione centrale tecnica - Funzionamento
In vigore dal 23 mar 1956
La Commissione centrale tecnica è convocata almeno tre volte all'anno.
Lo riunioni della Commissione centrale tecnica sono convocate e predisposte dai suo presidente o, in sua vece, da uno del due vice presidenti da lui delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-33