Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 33

Commissione centrale tecnica - Funzionamento

In vigore dal 23 mar 1956
La Commissione centrale tecnica è convocata almeno tre volte all'anno. Lo riunioni della Commissione centrale tecnica sono convocate e predisposte dai suo presidente o, in sua vece, da uno del due vice presidenti da lui delegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-33

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