Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 30

Commissioni tecniche

In vigore dal 23 mar 1956
Le Commissioni tecniche, costituite sia presso UNI stà presso gli Enti federati, sono organi a carattere nazionale, con il compito di predisporre ed elaborare le unificazioni nel settori di loro rispettiva competenza. La costituzione di ciascuna Commissione tecnica va fatta in modo che vi sia una equa rappresentanza di elementi tecnici, così delle categorie produttive come di quelle consumatrici. Di ogni Commissione tecnica farà parte un esperto rappresentante di ciascuna Amministrazione dello Stato interessata. Ogni Commissione tecnica può costituire nel suo seno Sottocommissioni di studio, aventi lo medesime caratteristiche delle Commissioni stesse Ogni Commissione tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti. La costituzione delle singole Commissioni tecniche presso l'UNI e la nomina dei relativi membri sono deliberate dalla Giunta esecutiva su proposta della Commissione centrale tecnica ed approvate dal Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-30

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