Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 25
Costituzione, attribuzioni e funzionamento
In vigore dal 23 mar 1956
La Giunta esecutiva è composta:
dal presidente dell'UNI;
dai vice presidenti dell'UNI;
da uno dei due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, di cui all', su designazione del Ministero;
da uno del due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all', su designazione del presidente del C.N.R.;
da un rappresentante degli Enti federati;
dal presidente della Commissione centrale tecnica.
La Giunta esecutiva:
a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e statutarie;
b) compila i bilanci;
c) costituisce le singole Commissioni tecniche dell'UNI e nomina, su proposta della Commissione centrale tecnica, I membri delle stesse;
d) esercita le funzioni che le vengono affidate dal Consiglio direttivo;
e) adotta nel casi 41 urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo con l'obbligo di riferirne alla prima riunione del Consiglio stesso per la ratifica.
In caso di difficoltà di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere di urgenza, il presidente potrà invitare i singoli membri ad esprimere il loro parere per corrispondenza.
Per il funzionamento della Giunta si applicano le disposizioni stabilite all' per il Consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-25