Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 22

Costituzione

In vigore dal 23 mar 1956
Il Consiglio direttivo è composto: a) da due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; b) da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche; c) da un rappresentante del Ministero della difesa; d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; f) da due rappresentanti del Ministero del trasporti l'uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile "trasporti in concessione); g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile; h) da un rappresentante DEL Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; i) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; l) dal presidente del Comitato elettrotecnico italiano; m) dai presidenti degli Enti federati; n) da un rappresentante di ogni socio effettivo che versi Un contributo annuo di almeno 200 quote e che non sia già precedentemente rappresentato; o) dagli otto membri eletti dall'assemblea al sensi dell'; p) dal presidente o dai due vice presidenti della Commissione centrale tecnica. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Alle riunioni del Consiglio direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio revisori dei conti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-22

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