Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 22
Costituzione
In vigore dal 23 mar 1956
Il Consiglio direttivo è composto:
a) da due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
b) da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;
c) da un rappresentante del Ministero della difesa;
d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici
e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) da due rappresentanti del Ministero del trasporti l'uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile "trasporti in concessione);
g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
h) da un rappresentante DEL Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
i) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
l) dal presidente del Comitato elettrotecnico italiano;
m) dai presidenti degli Enti federati;
n) da un rappresentante di ogni socio effettivo che versi Un contributo annuo di almeno 200 quote e che non sia già precedentemente rappresentato;
o) dagli otto membri eletti dall'assemblea al sensi dell';
p) dal presidente o dai due vice presidenti della Commissione centrale tecnica.
Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Alle riunioni del Consiglio direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio revisori dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-22