Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 20
Deleghe di rappresentanza
In vigore dal 23 mar 1956
Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. In ogni caso non è consentita, per ogni socio, più di una delega.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-20