Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 23

Attribuzioni

In vigore dal 23 mar 1956
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno 11 presidente e quattro vice presidenti. Il Consiglio direttivo: a) concorda con i singoli soci il numero delle quote di contributo,; b) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'UNI, nonché le iniziative per ottenere I mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi; c) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell'Ente; d) nomina gli esperti, membri della Commissione centrale tecnica, di cui all'; e) delibera sui bilanci da presentarsi annualmente alla assemblea e riferisce all'assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria; f) nomina il direttore dell'UNI e delibera sulla revoca; g) ratifica le decisioni adottate dalla Giunta esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi della lettera e) dell'; h) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'assemblea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo