Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 23
Attribuzioni
In vigore dal 23 mar 1956
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno 11 presidente e quattro vice presidenti.
Il Consiglio direttivo:
a) concorda con i singoli soci il numero delle quote di contributo,;
b) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'UNI, nonché le iniziative per ottenere I mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;
c) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell'Ente;
d) nomina gli esperti, membri della Commissione centrale tecnica, di cui all';
e) delibera sui bilanci da presentarsi annualmente alla assemblea e riferisce all'assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;
f) nomina il direttore dell'UNI e delibera sulla revoca;
g) ratifica le decisioni adottate dalla Giunta esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi della lettera e) dell';
h) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'assemblea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-23