Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 27
Costituzione, attribuzioni, funzionamento
In vigore dal 23 mar 1956
Il Collegio del revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche fra I non soci. L'assemblea nomina inoltre due membri supplenti. Il presidente del Collegio è eletto dall'assemblea tra i membri effettivi.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni indicate dal Codice civile.
I revisori dei conta restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La misura dell'emolumento da corrispondere ai revisori del conti è stabilita dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-27