Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 26
Attribuzioni
In vigore dal 23 mar 1956
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'UNI, dirige l'attività dell'Ente ne cura la gestione.
Il presidente esegue le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici dell'UNI; esercita inoltre tutto le altre funzioni che gli sono demandato.
Il presidente approva le unificazioni elaborate dalle singole Commissioni tecniche e deliberate dalla Commissione centrale tecnica e ne autorizza la pubblicazione.
Il presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni al vice presidenti; in caso di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vice presidente residente a Milano, più anziano di età.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-26