Art. 26 · Attribuzioni
Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 26

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Attribuzioni

In vigore dal 23 mar 1956
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'UNI, dirige l'attività dell'Ente ne cura la gestione. Il presidente esegue le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici dell'UNI; esercita inoltre tutto le altre funzioni che gli sono demandato. Il presidente approva le unificazioni elaborate dalle singole Commissioni tecniche e deliberate dalla Commissione centrale tecnica e ne autorizza la pubblicazione. Il presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni al vice presidenti; in caso di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vice presidente residente a Milano, più anziano di età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-26